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[ISSN 1974-028X]

[REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N° 577/2007 DEL 21 DICEMBRE] *

 

N° 156 / DICEMBRE 2020 (CLXXXVII)


antica

iL RECLUTAMENTO nel mondo romano TRA III E IV SECOLO

MODALITÀ E INNOVAZIONI

di Giulio Vescia

 

L’esercito della tarda antichità, la cui struttura, organizzazione e composizione ci è stata minuziosamente tramandata dalle Res Gestae di Ammiano Marcellino e dalla Notitia Dignitatum, è caratterizzato da notevoli “riforme”, attribuite storicamente a Diocleziano e a Costantino. Tali riforme, che sarebbe meglio definire “aggiornamenti”, hanno portato a un esercito più diversificato, grazie alla creazione di piccole unità mobili.

 

Un recente trattato di Yahn Le Bohec, Armi e guerrieri di Roma antica: da Diocleziano alla caduta dell’impero analizza in maniera accurata i cambiamenti amministrativi e tattici dell’esercito tardoantico, a partire dal regno di Diocleziano. Parlando del Giovio, Le Bohec nega l’originalità alle riforme militari e amministrative di Diocleziano e dei tetrarchi. Essi non avrebbero mai avuto l’intenzione di riformare l’Impero; al contrario, essi avrebbero risposto con singoli ordinamenti a singoli problemi. Diocleziano non sarebbe un rivoluzionario, bensì un conservatore reazionario. Il vero rivoluzionario sarebbe stato Costantino.

 

In questa affermazione, tuttavia, si sviluppa un problema storiografico: non siamo in possesso delle fonti necessarie per confutare o confermare la tesi di Le Bohec. È indiscutibile che Diocleziano si ponga in continuità con l’esperienza dei soldatenkaiser di III secolo, e che sia proprio tra questi, in particolare Gallieno, che si debbano collocare i primi stravolgimenti all’interno dell’esercito romano, a partire dall’incremento dell’utilizzo della cavalleria. In questo senso, sarebbe corretto parlare di lenta e costante evoluzione, e non di singole riforme attribuite a diversi imperatori.

 

Nonostante ciò, Costantino può essere considerato il vero innovatore dell’esercito. A Costantino si attribuisce la riduzione del numero delle truppe in frontiera, lo scioglimento della guardia pretoriana e la creazione delle Scholae Palatinae in funzione di guardia del corpo imperiale. È probabilmente durante i regni dei figli di Costantino che si sviluppa un sistema strategico differenziato, in cui i limitanei rappresentano le truppe di stanza ai confini, mentre i comitatensi compongono l’esercito mobile e pesante, stanziato all’interno dell’impero. Non è tuttavia possibile, a mio avviso, negare l’importanza di Diocleziano, sia relativa alla creazione di nuove legioni, quelle dei Gioviani e Herculiani, attestate anche nel V secolo dalla Notitia Dignitatum.

 

In concomitanza con l’inizio dell’età tetrarchica, anche il sistema di reclutamento, fondamentale per rinvigorire l’esercito romano, subisce significative variazioni. Le testimonianze più rilevanti per indagare questo aspetto vengono fornite dall’Epitoma rei militaris di Publio Flavio Vegezio Renato, un compendio sull’arte militare romana in cui l’autore fornisce un’ampia panoramica sulle modalità e i requisiti di reclutamento, nonché da numerose leggi del IV secolo raccolte nel Codex Theodosianus.

 

Durante i primi due tre secoli dell’età imperiale, la forma maggiore di approvvigionamento di reclute avveniva per via volontaria. Questa situazione viene però stravolta dalla crisi del III secolo, durante la quale cambia radicalmente la reputazione del soldato. Scarsità di bottino e di salario, ma soprattutto uno stato di guerra continuo, dissuadono in questo momento la popolazione al volontariato: questo fattore, unito alla diminuzione della densità della popolazione, in seguito all’epidemie di peste del III secolo, è considerata la causa principale di una costante insufficienza di truppe. Per sopperire a questo problema, si verifica in età tetrarchica un ritorno alla coscrizione obbligatoria, mentre il reclutamento tramite volontariato, pur non scomparendo, passa in secondo piano.

 

Generalmente, si pone l’inizio del regno di Diocleziano come terminus post quem per il ritorno in auge del reclutamento obbligatorio, bipartito in due modalità: reclutamento diretto e indiretto. Il reclutamento indiretto (o fiscale), può essere ritenuto l’intervento più rilevante attuato da Diocleziano in ambito militare. Questo sistema prevede che i possidenti terrieri forniscano un numero di reclute proporzionato alla grandezza dei propri terreni, alla stregua di un’imposta. Sempre all’interno di questa tipologia, viene posta un’ulteriore distinzione all’interno del Codex Theodosianus, reclutamento per protostasia e prototipia.

 

Nel primo caso, il possidente terriero risulta tenuto a presentare direttamente un soldato all’interno del proprio personale di manodopera. Ovviamente, occorre specificare che esistevano differenze sostanziali tra i grandi possessores e i piccoli proprietari terrieri. Questi erano tenuti ad aggregarsi in consorzi obbligatori in cui veniva scelto a rotazione colui che avrebbe dovuto fornire la recluta, definito termorarius dal Codex Theodosianus VI.4.21. Il resto del consorzio è tenuto invece a risarcire il termorarius pagando una quota del prezzo della recluta imposto dallo stato, che all’età di Valentiniano I viene fissato a 36 solidi.

 

Nel caso della prototipia, la cui prima attestazione è datata al 319 d.C., il proprietario terriero non risulta tenuto a presentare una recluta tra la sua manodopera, ma a reclutarla al di fuori della propria attività. In questo caso, ci si affidava a un capitularius per assoldare una recluta.

 

Come nota giustamente Le Bohec, questo sistema di reclutamento era imperfetto, poiché si prestava a un elevata corruzione. In questo modo, i proprietari terrieri non rinunciavano alla manodopera, ma i capitularii potevano accordarsi con le reclute e porre prezzi eccessivi: anche per questo motivo nel corso del IV secolo si andrà ad affermare la protostasia a discapito della prototipia. In ogni caso, la scelta dei contadini da inviare all’esercito dipende dai proprietari terrieri, che difficilmente si sarebbero privati delle braccia migliori.

 

Per questo motivo, il reclutamento fondiario, pur portando una grande quantità di effettivi in seno all’esercito, non contribuisce alla sua qualità. A tal proposito, in età costantiniana viene apportata una modifica al sistema che concerne direttamente i ricchi possidenti terrieri. Viene data a quest’ultimi la possibilità di sostituire la fornitura di reclute con un’imposta in denaro, l’aurum tironicum (l’oro delle reclute, relativa all’economia monetaria cara a Costantino).

 

Giovanni Brizzi, in Il guerriero, l’oplita e il legionario e Yann Le Bohec sostengono che l’introduzione dell’aurum tironicum sia stata apportata in funzione di un progressivo reclutamento mercenario di contingenti barbarici, reso necessario dal bisogno di aumentare il numero di effettivi in vista della campagna contro Licinio. Effettivamente, altre forme di reclutamento utilizzate con insistenza a partire dal IV secolo risultano essere il mercenariato, l’utilizzo dei prigionieri di guerra, i laeti, come alternativa alla schiavitù, oppure, a partire dalla fine del secolo, e più precisamente all’alba della disfatta di Adrianopoli, di popoli foederati stanziati all’interno dell’impero.

 

Da un altro punto di vista si può vedere l’introduzione dell’aurum tironicum come tutela dei possidenti terrieri e della produzione agricola, fondamentale per l’economia statale. Vengono inoltre promulgate esenzioni dalla coscrizione fiscale per il ceto senatorio e per i funzionali imperiali, nonché personaggi onorati per i servizi resi allo stato. Il reclutamento fiscale pare inoltre essere indetto annualmente: tuttavia la decisione delle province che ne sarebbero state sottoposte rimane sempre ad appannaggio dell’imperatore.

 

Per quanto riguarda il reclutamento diretto, i figli dei soldati, i castris, costituivano il numero maggiore di arruolati. La tendenza a creare una casta militare nasce già nel III secolo, e viene regolamentata dal punto di vista legislativo nel IV secolo. L’obbligo per i figli di veterani di prestare servizio non sembra però essere così rigido: una legge di inizio V secolo, presente in Codex Theodosianus VII.22.8, tenta di contrastare la possibilità per questi di ottenere incarichi civili e amministrativi in seno all’accampamento di stanza.

 

Sotto Valentiniano I si tenta di porre un freno alla possibilità per i castris di presentare un vicarius per sostituirli dal servizio militare. Una seconda categoria che ricade nella coscrizione forzata è costituita da disoccupati e mendicanti. Tuttavia, questi non godono delle scappatoie dei castris, inoltre, il loro arruolamento risulta appunto vincolante. La legge tardoimperiale sembra comunque accomunare queste due categorie in caso di diserzione, com’è espresso nel Codex Theodosianus VII 18, 10.

 

Valerio Neri, nel suo recente lavoro I disertori nella società tardo antica distingue all’interno della raccolta del Codex Theodosianus le punizioni per i disertori siano diverse per le nuove reclute rispetto ai veterani. Se questi ultimi vengono condannati a morte, i nuovi arrivati subiscono un trattamento ben più benevolo.

 

Le leggi sono chiare nel preservare la vita delle nuove reclute colpevoli di diserzione: vengono piuttosto puniti i proprietari terrieri oppure i termorarii a pagare un’imposta o a fornire nuove reclute. Alcune leggi del Codex testimoniano come il ritorno presso le unità fondiarie di partenza fosse frequente, con i disertori che venivano accolti dagli actores, incaricati di amministrare i fondi.

 

Il fenomeno della diserzione è inoltre trattato brevemente anche nel De rebus bellicis e nell’Epitoma rei militaris di Vegezio. L’anonimo scrittore del De rebus bellicis, in seguito alla descrizione di macchine militari che possano essere utili all’impero, inserisce il discorso della diserzione tra le proposte di reclutamento e la riduzione delle spese militari.

 

Viene proposto nel testo la riduzione della durata della ferma militare: in questo modo si sarebbe incentivato il reclutamento e le reclute sarebbero state dissuase dalla diserzione. La proposta più significativa è comunque quella di sostituire i disertori con iuniores armis exerciti, ovvero soldati che abbiano già completato il periodo di addestramento.

 

Interessante l’annotazione di Valerio Neri, secondo cui la proposta dell’anonimo al fine di debellare la diserzione consista in un approccio specifico e a lungo termine, piuttosto che in provvedimenti episodici. Vegezio tenta invece di porre la soluzione del problema da un punto di vista finanziario. Isoldati, se depositassero parte della loro paga in una cassa comune in seno all’esercito, sarebbero maggiormente dissuasi a disertare.

 

Interessante, inoltre, la testimonianza di Vegezio riguardo una forma di identificazione per i soldati, forse un tatuaggio, ipotesi che sarebbe confermata da una legge del Codex Theodosianus. Vegezio, in I.9, si interroga sulla qualità dell’addestramento e del reclutamento, svolto secondo l’autore in maniera più approssimativa rispetto ai secoli passati, che devono essere visti come esempio per ridare vita all’esercito romano.

 

È difficile, tuttavia, delineare le fasi e le modalità di reclutamento a causa delle scarse testimonianze pervenuteci: Giuseppe Cascarino, in L’esercito romano: armamento e organizzazione, tenta di delinearne clausole e requisiti, che sicuramente si dovevano basare su fattori di idoneità fisica, tra cui una soglia minima di statura imposta in una legge del Codex a circa 1.65m. Dalle parole di Vegezio si evince inoltre che l’altezza non fosse l’unico requisito, bensì la condicio sine qua non: per essere ammessi all’esercito, la recluta doveva godere genericamente di ottima forma fisica.

 

Viene posta inoltre un’età minima di diciotto anni per l’arruolamento di reclute senza obblighi ereditari, mentre i figli dei veterani risultano aggregati alle unità dei genitori in età di pubertà, senza risultare in servizio: l’idoneità sarebbe stata giudicata al compimento del sedicesimo anno di età. Sempre Vegezio esclude alcune categorie di professioni, tra cui pescatori e tessitori, a favore di altre, quali fabbri e cacciatori, mentre l’arruolamento di schiavi avveniva solamente in via strettamente necessaria.

 

L’esclusione di determinate categorie manifesta ancora nel corso del IV secolo una certa appetibilità della carriera militare, nonostante la fama di questa fosse stata ridimensionata nel corso del III secolo. Non bisogna trascurare infatti determinati privilegi di cui godono i veterani in età tetrarchica e tardoantica.

 

In particolare, all’età costantiniana e precisamente al 311 va fatta risalire la tabula di Brigetio, scoperta in Ungheria negli anni 30 del secolo scorso, un documento ufficiale di grande rilevanza storica in cui viene dichiarato l’esonero dell’imposta della capitatio, inoltre l’esenzione di due capita in seguito al congedo.

 

Recentemente Luca Fezzi ha pubblicato la riscoperta di una seconda tabula il cui testo si riferisce ai provvedimenti presenti nella tabula di Brigetio. Le esenzioni esposte nelle tabulae, e confermate e rimarcate dal Codex Theodosianus, tra cui spicca la singolare disposizione in VII, 20.22 in cui l’imperatore si preoccupa che ogni veterano “senectus quiete post labores perfruatur”, concedendo una speranza di sicura pensione denotano una politica di particolare riguardo nei confronti dei veterani da parte di Costantino.

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

G. Brizzi, Il guerriero, l’oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico, Bologna 2008.

G. Cascarino, C. Sansilvestri, L’esercito romano. Armamento e organizzazione, Vol. III: dal II secolo alla fine dell’impero d’occidente, Rimini 2009.

K.R. Dixon, P. Southern, The roman cavalry: from the first to the third century, London 1992.

L. Fezzi, Una nuova tabula dei privilegi per i soldati e i veterani, in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 163, 2007, pp. 269-275.

Y. Le Bohec, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero, Roma 2008.

Y. Le Bohec, “Limitanei” et “comitatenses”. Critique de la thèse attribuée à Theodor Mommsen, in “Latomus” 66, 2007, pp.659-672.

V. Neri, I disertori nella società tardoantica, c.d.s.

M. Rocco, L’esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, Roma 2012. 

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[ iscrizione originaria (aggiornata 2007) al tribunale di Roma (editore eOs): n° 215/2005 del 31 maggio ]