N. 134 - Febbraio 2019 
                          
                          (CLXV)
																						LO STATO DELLA CITTà DEL VATICANO
																			
																			
																			
																			Nel 
																			90° 
																			anniversario 
																			di 
																			fondazione
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			a 
																			seguito 
																			della 
																			firma 
																			dei 
																			Patti 
																			Lateranensi
																			
																			
																			
																			di 
																			Claudio 
																			Gentile
																			
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Esattamente 
																			novant’anni 
																			fa, 
																			l’11 
																			febbraio 
																			1929, 
																			la 
																			Santa 
																			Sede 
																			e il 
																			Regno 
																			d’Italia 
																			ponevano 
																			fine 
																			alla 
																			lunga
																			
																			querelle 
																			della 
																			“Questione 
																			Romana” 
																			firmando 
																			i 
																			“Patti 
																			Lateranensi”.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			I 
																			contatti 
																			tra 
																			le 
																			Parti 
																			per 
																			giungere 
																			a un 
																			accordo, 
																			iniziati 
																			subito 
																			dopo 
																			la 
																			Prima 
																			Guerra 
																			Mondiale, 
																			si 
																			intensificarono 
																			sul 
																			finire 
																			degli 
																			anni 
																			Venti 
																			e, 
																			nel 
																			totale 
																			silenzio, 
																			tanto 
																			da 
																			lasciare 
																			esterrefatti 
																			i 
																			vari 
																			Ambasciatori 
																			che 
																			nulla 
																			avevano 
																			intuito 
																			fino 
																			al 
																			giorno 
																			della 
																			sottoscrizione 
																			degli 
																			accordi, 
																			riuscirono 
																			a 
																			sanare 
																			una 
																			ferita 
																			che 
																			aveva 
																			causato, 
																			tra 
																			l’altro, 
																			l’esclusione 
																			dei 
																			cattolici 
																			dalla 
																			vita 
																			sociale 
																			e 
																			politica 
																			della 
																			nuova 
																			nazione.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Il 
																			documento 
																			più 
																			importante 
																			tra 
																			i 
																			tre 
																			firmati 
																			dal 
																			Cardinale 
																			Segretario 
																			di 
																			Stato 
																			Pietro 
																			Gasparri, 
																			per 
																			conto 
																			della 
																			Santa 
																			Sede, 
																			e 
																			dal 
																			Capo 
																			del 
																			Governo 
																			Benito 
																			Mussolini, 
																			in 
																			rappresentanza 
																			del 
																			Regno 
																			d’Italia, 
																			è 
																			sicuramente 
																			il 
																			Trattato.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			In 
																			questo 
																			documento 
																			la 
																			Santa 
																			Sede 
																			accettava 
																			l’«annessione 
																			di 
																			Roma 
																			al 
																			Regno 
																			d’Italia 
																			sotto 
																			la 
																			dinastia 
																			di 
																			Casa 
																			Savoia» 
																			e 
																			l’Italia 
																			riconosceva 
																			al 
																			Papa 
																			la «piena 
																			proprietà 
																			e la 
																			esclusiva 
																			ed 
																			assoluta 
																			potestà 
																			e 
																			giurisdizione 
																			sovrana 
																			sul 
																			Vaticano». 
																			Con 
																			questa 
																			formula 
																			si 
																			dava 
																			vita 
																			a un 
																			nuovo 
																			Stato: 
																			lo 
																			Stato 
																			della 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Sin 
																			dalla 
																			breccia 
																			di 
																			Porta 
																			Pia, 
																			la 
																			Santa 
																			Sede 
																			contestava 
																			all’Italia, 
																			infatti, 
																			non 
																			tanto 
																			(o 
																			non 
																			solo) 
																			di 
																			aver 
																			cancellato 
																			lo 
																			Stato 
																			Pontificio 
																			in 
																			quanto 
																			tale, 
																			quanto 
																			di 
																			aver 
																			eliminato 
																			completamente 
																			uno 
																			spazio 
																			di 
																			indipendenza 
																			e 
																			assoluta 
																			libertà 
																			per 
																			la 
																			Sede 
																			Apostolica.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Non 
																			esistendo 
																			allora 
																			tecniche 
																			diverse 
																			dal 
																			riconoscimento 
																			di 
																			una 
																			sovranità 
																			territoriale, 
																			per 
																			risolvere 
																			il 
																			vero 
																			problema 
																			sollevato 
																			da 
																			tutti 
																			i 
																			Papi 
																			che 
																			si 
																			susseguirono 
																			sul 
																			soglio 
																			pontificio, 
																			gli 
																			incaricati 
																			delle 
																			Parti 
																			giunsero 
																			alla 
																			ideazione 
																			di 
																			questo 
																			nuovo 
																			Stato.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Tale 
																			soluzione 
																			accontentava 
																			sia 
																			il 
																			Papa, 
																			che 
																			si 
																			liberava 
																			da 
																			qualsivoglia 
																			forma 
																			di 
																			dipendenza 
																			e 
																			assoggettamento, 
																			sia 
																			il 
																			Re 
																			Vittorio 
																			Emanuele 
																			III, 
																			che 
																			non 
																			avrebbe 
																			ceduto 
																			nessun 
																			lembo 
																			del 
																			territorio 
																			italico 
																			faticosamente 
																			conquistato 
																			dai 
																			suoi 
																			avi 
																			un 
																			sessantennio 
																			prima.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Lo 
																			Stato 
																			della 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			è 
																			un’entità 
																			del 
																			tutto 
																			peculiare 
																			all’interno 
																			del 
																			sistema 
																			internazionale, 
																			non 
																			tanto 
																			per 
																			le 
																			sue 
																			ridottissime 
																			dimensioni 
																			(meno 
																			di 
																			mezzo 
																			chilometro 
																			quadrato, 
																			che 
																			lo 
																			rendono 
																			il 
																			più 
																			piccolo 
																			del 
																			mondo) 
																			e 
																			per 
																			il 
																			fatto 
																			che 
																			è 
																			l’unico 
																			Stato 
																			a 
																			essere 
																			una 
																			enclave 
																			nella 
																			Capitale 
																			di 
																			un 
																			altro 
																			Stato, 
																			quanto 
																			per 
																			le 
																			sue 
																			intrinseche 
																			caratteristiche.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			La 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano, 
																			infatti, 
																			a 
																			differenza 
																			degli 
																			altri 
																			Stati 
																			non 
																			ha 
																			la 
																			funzione 
																			di 
																			garantire 
																			l’ordinata 
																			convivenza 
																			tra 
																			i 
																			cittadini, 
																			ma è 
																			uno 
																			Stato-fine, 
																			uno 
																			Stato, 
																			cioè, 
																			costituito 
																			per 
																			raggiungere 
																			e 
																			mantenere 
																			uno 
																			determinato 
																			scopo: 
																			«assicurare 
																			alla 
																			Santa 
																			Sede 
																			l’assoluta 
																			e 
																			visibile 
																			indipendenza» 
																			e «garantirLe 
																			una 
																			sovranità 
																			indiscutibile 
																			pur 
																			nel 
																			campo 
																			internazionale» 
																			(Preambolo 
																			del 
																			Trattato).
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Lo 
																			Stato 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			non 
																			è 
																			quindi 
																			altro 
																			che 
																			uno 
																			Stato 
																			“strumentale” 
																			alla 
																			Santa 
																			Sede 
																			(intesa 
																			come 
																			Papa 
																			e 
																			suoi 
																			uffici 
																			di 
																			governo 
																			della 
																			Chiesa 
																			universale). 
																			Proprio 
																			per 
																			questo 
																			motivo 
																			non 
																			è 
																			pensabile 
																			una 
																			sovranità 
																			dello 
																			Stato 
																			Vaticano 
																			in 
																			capo 
																			ad 
																			altri 
																			che 
																			non 
																			sia 
																			la 
																			Santa 
																			Sede: 
																			se 
																			la 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			è 
																			stata 
																			creata 
																			per 
																			garantire 
																			l’indipendenza 
																			del 
																			Papa 
																			da 
																			qualsivoglia 
																			potere 
																			non 
																			è 
																			possibile 
																			che 
																			ci 
																			sia 
																			qualcuno 
																			o 
																			qualcosa 
																			di 
																			diverso 
																			dal 
																			Papa 
																			(il 
																			popolo, 
																			il 
																			Parlamento, 
																			etc.) 
																			che 
																			ne 
																			limiti 
																			in 
																			qualche 
																			modo 
																			la 
																			sua 
																			indipendenza 
																			assoluta.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Non 
																			dovendo 
																			promuovere 
																			gli 
																			interessi 
																			e i 
																			bisogni 
																			di 
																			una 
																			comunità, 
																			ma 
																			assicurare 
																			il 
																			fine 
																			per 
																			cui 
																			è 
																			stato 
																			creato, 
																			ne 
																			conseguono 
																			le 
																			peculiarità 
																			di 
																			detto 
																			Stato: 
																			il 
																			potere 
																			sovrano 
																			e 
																			gli 
																			altri 
																			poteri 
																			tipici 
																			dello 
																			Stato 
																			(legislativo, 
																			esecutivo 
																			e 
																			giudiziario) 
																			non 
																			possono 
																			appartenere 
																			ad 
																			altri 
																			che 
																			non 
																			Papa; 
																			seppure 
																			è 
																			inesistente 
																			la 
																			divisone 
																			dei 
																			poteri 
																			e il 
																			Sovrano 
																			è 
																			“sciolto” 
																			da 
																			ogni 
																			vincolo, 
																			tuttavia 
																			vi è 
																			comunque 
																			uno 
																			Stato 
																			di 
																			diritto, 
																			nel 
																			senso 
																			che 
																			il 
																			diritto 
																			regola 
																			le 
																			attività 
																			dello 
																			Stato 
																			e i 
																			cittadini 
																			hanno 
																			diritti 
																			tutelabili 
																			nelle 
																			sedi 
																			giudiziarie, 
																			oltre 
																			al 
																			fatto 
																			che 
																			il 
																			Sovrano 
																			non 
																			può 
																			comunque 
																			violare 
																			le 
																			norme 
																			del 
																			diritto 
																			divino; 
																			il 
																			territorio 
																			è 
																			immodificabile 
																			e 
																			non 
																			può 
																			espandersi; 
																			sempre 
																			riguardo 
																			al 
																			territorio, 
																			questo 
																			è di 
																			«piena 
																			proprietà» 
																			del 
																			Sovrano 
																			e 
																			nessun’altro 
																			può 
																			avere 
																			la 
																			disponibilità 
																			dei 
																			beni 
																			immobili; 
																			la 
																			cittadinanza 
																			non 
																			si 
																			acquista 
																			per 
																			mezzo 
																			dei 
																			mezzi 
																			tipici 
																			quali 
																			lo
																			
																			jus 
																			soli 
																			o lo
																			
																			jus 
																			sanguinis, 
																			ma è 
																			concessa 
																			dal 
																			Sovrano 
																			«in 
																			ragione 
																			della 
																			carica 
																			o 
																			del 
																			servizio» 
																			(Legge 
																			sulla 
																			cittadinanza 
																			22/2/2011, 
																			n. 
																			CXXI), 
																			per 
																			cui 
																			ne 
																			consegue 
																			che 
																			viene 
																			meno 
																			una 
																			volta 
																			che 
																			è 
																			cessata 
																			la 
																			carica 
																			o il 
																			servizio 
																			e, 
																			quindi, 
																			la 
																			comunità 
																			è 
																			estremamente 
																			mutabile; 
																			lo 
																			Stato 
																			non 
																			può 
																			che 
																			essere 
																			neutrale 
																			e 
																			non 
																			può 
																			intervenire 
																			nelle 
																			contese 
																			militari 
																			e 
																			nei 
																			conflitti 
																			tra 
																			gli 
																			Stati.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			È da 
																			segnalare, 
																			inoltre, 
																			l’ulteriore 
																			particolarità 
																			che, 
																			per 
																			sopperire 
																			alla 
																			estrema 
																			limitatezza 
																			del 
																			territorio 
																			Vaticano 
																			e 
																			quindi 
																			al 
																			fatto 
																			che 
																			molti 
																			uffici 
																			non 
																			potevano 
																			insistervi, 
																			il 
																			Trattato 
																			previde 
																			la 
																			creazione 
																			delle 
																			c.d. 
																			“zone 
																			extraterritoriali”.
																			 
																			
																			
																			Per 
																			questi 
																			spazi 
																			ben 
																			delimitati, 
																			facenti 
																			parte 
																			del 
																			proprio 
																			territorio, 
																			l’Italia 
																			concede 
																			le 
																			stesse 
																			immunità 
																			(personali, 
																			funzionali, 
																			reali 
																			e 
																			fiscali) 
																			riconosciute 
																			dal 
																			diritto 
																			internazionale 
																			alle 
																			sedi 
																			degli 
																			agenti 
																			diplomatici 
																			di 
																			Stati 
																			esteri 
																			(ora 
																			generalmente 
																			disciplinate 
																			dalla 
																			Convenzione 
																			di 
																			Vienna 
																			sulle 
																			relazioni 
																			diplomatiche 
																			del 
																			1961).
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Creato 
																			sulla 
																			carta 
																			l’11 
																			febbraio 
																			1929, 
																			il 
																			nuovo 
																			Stato 
																			andava 
																			implementato 
																			di 
																			norme, 
																			strutture, 
																			istituzioni, 
																			persone. 
																			Se 
																			non 
																			le 
																			strutture, 
																			almeno 
																			l’apparato 
																			giuridico-normativo 
																			andava 
																			elaborato 
																			in 
																			fretta 
																			in 
																			quanto 
																			doveva 
																			essere 
																			pronto 
																			per 
																			l’entrata 
																			in 
																			vigore 
																			del 
																			Trattato.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Il 
																			Papa 
																			e il 
																			Segretario 
																			di 
																			Stato 
																			affidarono, 
																			quindi, 
																			all’Avv. 
																			Francesco 
																			Pacelli, 
																			che 
																			aveva 
																			già 
																			seguito 
																			le 
																			trattative 
																			per 
																			la 
																			Conciliazione, 
																			l’incarico 
																			di 
																			predisporre 
																			un
																			
																			corpus 
																			normativo 
																			necessario 
																			per 
																			la 
																			vita 
																			dello 
																			Stato 
																			e 
																			dei 
																			suoi 
																			cittadini.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Pacelli, 
																			fratello 
																			del 
																			futuro 
																			Papa 
																			Pio 
																			XII, 
																			si 
																			fece 
																			aiutare 
																			dal 
																			noto 
																			giurista, 
																			di 
																			religione 
																			ebraica, 
																			Federico 
																			Cammeo 
																			e in 
																			poco 
																			meno 
																			di 
																			quattro 
																			mesi, 
																			furono 
																			predisposte 
																			una 
																			sorta 
																			di 
																			“costituzione” 
																			(chiamata 
																			“Legge 
																			Fondamentale”) 
																			e 
																			cinque 
																			importanti 
																			leggi 
																			(sulle 
																			fonti 
																			del 
																			diritto 
																			(Legge 
																			n. 
																			II), 
																			sulla 
																			cittadinanza 
																			e il 
																			soggiorno 
																			(Legge 
																			n. 
																			III), 
																			sull’ordinamento 
																			amministrativo 
																			(Legge 
																			n. 
																			IV), 
																			sull’ordinamento 
																			economico, 
																			commerciale 
																			e 
																			professionale 
																			(Legge 
																			n. 
																			V) e 
																			di 
																			pubblica 
																			sicurezza 
																			(Legge 
																			n. 
																			VI) 
																			che 
																			costituirono 
																			il 
																			nucleo 
																			fondante 
																			dell’ordinamento 
																			giuridico 
																			di 
																			questo 
																			particolare 
																			Stato.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Tutte 
																			queste 
																			norme 
																			furono 
																			promulgate 
																			dal 
																			Papa 
																			Pio 
																			XI 
																			il 7 
																			giugno 
																			1929, 
																			lo 
																			stesso 
																			giorno 
																			dello 
																			scambio 
																			degli 
																			strumenti 
																			di 
																			ratifica 
																			e 
																			quindi 
																			di 
																			entrata 
																			in 
																			vigore 
																			del 
																			Trattato.
																			
																			
																			
																			
																			Per 
																			ogni 
																			altra 
																			normativa 
																			non 
																			presente 
																			nelle 
																			sei 
																			citate 
																			prime 
																			leggi, 
																			il 
																			Legislatore 
																			vaticano, 
																			considerato 
																			il 
																			poco 
																			tempo 
																			a 
																			disposizione 
																			e 
																			per 
																			non 
																			creare 
																			eccessive 
																			discrasie 
																			con 
																			la 
																			contigua 
																			Italia, 
																			decise 
																			di 
																			non 
																			emanare 
																			una 
																			legislazione 
																			specifica 
																			per 
																			ogni 
																			settore, 
																			ma 
																			di 
																			effettuare 
																			un 
																			rinvio, 
																			in 
																			quanto 
																			compatibile, 
																			alla 
																			normativa 
																			italiana 
																			vigente 
																			al 7 
																			giugno 
																			1929 
																			fino 
																			a 
																			che 
																			non 
																			si 
																			fosse 
																			provveduto 
																			con 
																			leggi 
																			proprie.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Così 
																			la 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			si 
																			trovò 
																			a 
																			condividere 
																			con 
																			l’Italia 
																			il 
																			Codice 
																			Civile 
																			del 
																			1856, 
																			il 
																			Codice 
																			del 
																			Commercio 
																			del 
																			1882, 
																			il 
																			Codice 
																			Penale 
																			del 
																			1889 
																			(c.d. 
																			“Zanardelli), 
																			il 
																			Codice 
																			di 
																			Procedura 
																			Penale 
																			del 
																			1913 
																			e il 
																			Codice 
																			di 
																			Procedura 
																			Civile 
																			del 
																			1865. 
																			Solo 
																			quest’ultimo 
																			codice 
																			fu 
																			poi 
																			sostituito 
																			da 
																			un 
																			autonomo 
																			Codice 
																			di 
																			Procedura 
																			Civile 
																			emanato 
																			con 
																			il 
																			Motu 
																			Proprio
																			
																			Con 
																			la 
																			legge 
																			nel 
																			1946.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Naturalmente 
																			questo 
																			sforzo 
																			normativo 
																			non 
																			bastava 
																			in 
																			quanto, 
																			essendo 
																			una 
																			enclave, 
																			la 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano, 
																			per 
																			sopravvivere, 
																			ha 
																			bisogno 
																			di 
																			ricevere 
																			una 
																			serie 
																			di 
																			servizi, 
																			in 
																			parte 
																			disciplinati 
																			nel 
																			Trattato, 
																			dallo 
																			Stato 
																			“servente”, 
																			e 
																			cioè 
																			dall’Italia. 
																			E 
																			così, 
																			oltre 
																			a 
																			numerosi 
																			accordi 
																			di 
																			tipo 
																			amministrativo 
																			conclusi 
																			con 
																			il 
																			Governatorato 
																			di 
																			Roma, 
																			di 
																			lì a 
																			pochi 
																			anni 
																			furono 
																			sottoscritte 
																			diverse 
																			altre 
																			Convenzioni 
																			su 
																			varie 
																			tematiche 
																			(p.es. 
																			le 
																			Convenzioni 
																			per 
																			la 
																			esecuzione 
																			dei 
																			servizi 
																			postali 
																			(29 
																			luglio 
																			1929), 
																			per 
																			l’esecuzione 
																			dei 
																			servizi 
																			telegrafici 
																			e 
																			telefonici 
																			(18 
																			novembre 
																			1929), 
																			per 
																			disciplinare 
																			la 
																			circolazione 
																			degli 
																			autoveicoli 
																			(28 
																			novembre 
																			1929), 
																			doganale 
																			(30 
																			giugno 
																			1930), 
																			monetaria 
																			(2 
																			agosto 
																			1930), 
																			per 
																			la 
																			notificazione 
																			degli 
																			atti 
																			in 
																			materia 
																			civile 
																			e 
																			commerciale 
																			(6 
																			settembre 
																			1932) 
																			ferroviaria 
																			(20 
																			dicembre 
																			1933), 
																			ospedaliera 
																			(4 
																			ottobre 
																			1934), 
																			circa 
																			i 
																			servizi 
																			di 
																			polizia 
																			mortuaria 
																			(28 
																			aprile 
																			1938), 
																			etc.).
																			 
																			
																			
																			Ovviamente 
																			la 
																			normativa 
																			ha 
																			avuto 
																			alcune 
																			importanti 
																			evoluzioni. 
																			Tralasciando 
																			interventi 
																			settoriali 
																			o 
																			leggi 
																			speciali 
																			(riforma 
																			dell’ordinamento 
																			giudiziario 
																			del 
																			1987, 
																			sulla 
																			sicurezza 
																			e la 
																			salute 
																			dei 
																			lavoratori 
																			nei 
																			luoghi 
																			di 
																			lavoro 
																			del 
																			2007, 
																			normativa 
																			antiriciclaggio 
																			del 
																			2010, 
																			in 
																			materia 
																			penale 
																			(una 
																			delle 
																			più 
																			importanti 
																			è 
																			del 
																			2013), 
																			sul 
																			governo 
																			approvata 
																			nel 
																			1969 
																			e 
																			riformata 
																			nel 
																			2002 
																			e 
																			nel 
																			2018,
																			
																			etc.) 
																			e 
																			restando 
																			al 
																			nucleo 
																			fondativo 
																			del
																			
																			corpus 
																			normativo 
																			vaticano, 
																			la 
																			principale 
																			riforma 
																			ha 
																			riguardato 
																			la 
																			Legge 
																			Fondamentale 
																			e, 
																			successivamente, 
																			la 
																			Legge 
																			sulle 
																			fonti 
																			del 
																			diritto 
																			e 
																			quella 
																			sulla 
																			cittadinanza 
																			(2011).
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Sia 
																			la 
																			Legge 
																			Fondamentale 
																			approvata 
																			nel 
																			1929, 
																			sia 
																			quella 
																			vigente, 
																			emanata 
																			nel 
																			2000 
																			da 
																			San 
																			Giovanni 
																			Paolo 
																			II, 
																			assegnano 
																			al 
																			Papa 
																			regnante 
																			la 
																			pienezza 
																			dei 
																			poteri 
																			legislativo, 
																			esecutivo 
																			e 
																			giudiziario.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Tuttavia 
																			se è 
																			vero 
																			che 
																			formalmente 
																			i 
																			poteri 
																			sono 
																			in 
																			capo 
																			al 
																			Papa, 
																			questi 
																			li 
																			esercita 
																			effettivamente 
																			per 
																			mezzo 
																			di 
																			altri: 
																			il 
																			potere 
																			legislativo 
																			e 
																			quello 
																			esecutivo 
																			per 
																			il 
																			tramite 
																			della 
																			Pontificia 
																			Commissione 
																			per 
																			lo 
																			Stato 
																			della 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			e 
																			del 
																			Presidente 
																			del 
																			Governatorato, 
																			quello 
																			giudiziario 
																			per 
																			mezzo 
																			dei 
																			Tribunali. 
																			La 
																			rappresentanza 
																			dello 
																			Stato 
																			nei 
																			rapporti 
																			internazionali, 
																			per 
																			le 
																			relazioni 
																			diplomatiche 
																			e 
																			per 
																			la 
																			conclusione 
																			dei 
																			trattati, 
																			invece, 
																			è 
																			esercitata 
																			dalla 
																			Segreteria 
																			di 
																			Stato.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			La 
																			Pontificia 
																			Commissione 
																			è 
																			composta 
																			da 
																			un 
																			numero 
																			variabile 
																			di 
																			Cardinali, 
																			nominati 
																			per 
																			un 
																			quinquennio 
																			dal 
																			Pontefice. 
																			A 
																			questo 
																			organo 
																			collegiale 
																			spetta 
																			l’esercizio 
																			del 
																			potere 
																			legislativo, 
																			con 
																			due 
																			particolarità: 
																			1) 
																			tutti 
																			i 
																			progetti 
																			di 
																			legge 
																			devono 
																			essere 
																			previamente 
																			sottoposti, 
																			per 
																			il 
																			tramite 
																			della 
																			Segreteria 
																			di 
																			Stato, 
																			all’attenzione 
																			del 
																			Papa 
																			e 2) 
																			in 
																			caso 
																			di 
																			urgenza 
																			il 
																			Presidente 
																			della 
																			Commissione 
																			può 
																			emanare 
																			disposizioni 
																			aventi 
																			forza 
																			di 
																			legge, 
																			che 
																			devono 
																			essere 
																			confermate, 
																			a 
																			pena 
																			di 
																			perdita 
																			di 
																			efficacia, 
																			dalla 
																			Commissione 
																			entro 
																			i 
																			successivi 
																			novanta 
																			giorni.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Il 
																			Presidente 
																			della 
																			Pontificia 
																			Commissione 
																			assume 
																			automaticamente 
																			anche 
																			la 
																			carica 
																			di 
																			Presidente 
																			del 
																			Governatorato 
																			e, 
																			come 
																			tale, 
																			esercita, 
																			sempre 
																			per 
																			conto 
																			del 
																			Papa, 
																			il 
																			potere 
																			esecutivo. 
																			Nell’esercizio 
																			delle 
																			sue 
																			funzioni, 
																			coadiuvato 
																			dal 
																			Segretario 
																			Generale 
																			e 
																			dal 
																			Vice 
																			Segretario 
																			Generale, 
																			il 
																			Presidente 
																			può 
																			emanare 
																			ordinanze 
																			e 
																			regolamenti 
																			di 
																			esecuzione 
																			delle 
																			leggi.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Il 
																			potere 
																			giudiziario, 
																			infine, 
																			è 
																			esercitato 
																			dagli 
																			organi 
																			giudiziari 
																			costituiti 
																			per 
																			legge: 
																			il 
																			Giudice 
																			Unico 
																			e il 
																			Tribunale, 
																			la 
																			Corte 
																			di 
																			Appello 
																			e la 
																			Corte 
																			di 
																			Cassazione. 
																			Questi 
																			organi, 
																			e in 
																			materia 
																			di 
																			lavoro 
																			l’Ufficio 
																			del 
																			Lavoro 
																			della 
																			Sede 
																			Apostolica 
																			(ULSA), 
																			giudicano 
																			secondo 
																			la 
																			normativa 
																			vigente 
																			nello 
																			Stato. 
																			A 
																			riguardo, 
																			la 
																			nuova 
																			Legge 
																			sulle 
																			fonti 
																			del 
																			diritto, 
																			emanata 
																			nel 
																			2008 
																			(n. 
																			LXXI), 
																			ha 
																			innovato 
																			quanto 
																			era 
																			disciplinato 
																			nella 
																			previgente 
																			Legge 
																			n. 
																			II 
																			del 
																			1929.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Il 
																			primo 
																			articolo 
																			della 
																			nuova 
																			legge 
																			dispone 
																			esplicitamente 
																			che 
																			il 
																			diritto 
																			canonico 
																			è la 
																			“prima 
																			fonte 
																			normativa” 
																			e il 
																			“primo 
																			criterio 
																			di 
																			riferimento 
																			normativo”. 
																			Ciò, 
																			in 
																			assenza 
																			di 
																			una 
																			reale 
																			Costituzione, 
																			sta 
																			a 
																			sottolineare 
																			che 
																			l’ordinamento 
																			canonico 
																			deve 
																			essere 
																			considerato 
																			un 
																			limite 
																			insuperabile 
																			sia 
																			per 
																			il 
																			legislatore 
																			sia 
																			per 
																			l’interprete 
																			della 
																			normativa 
																			vaticana.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Oltre 
																			alle 
																			leggi 
																			(e 
																			regolamenti) 
																			promulgati 
																			dal 
																			legislatore 
																			vaticano, 
																			una 
																			“nuova” 
																			ulteriore 
																			fonte 
																			del 
																			diritto 
																			è il 
																			diritto 
																			internazionale 
																			e in 
																			particolare 
																			le 
																			norme 
																			del 
																			diritto 
																			internazionale 
																			generale 
																			e 
																			quelle 
																			derivanti 
																			da 
																			trattati 
																			o 
																			altri 
																			accordi 
																			sottoscritti 
																			dalla 
																			Santa 
																			Sede. 
																			In 
																			caso 
																			di 
																			assenza 
																			di 
																			una 
																			legislazione 
																			particolare 
																			emanata 
																			dal 
																			legislatore 
																			vaticano, 
																			la 
																			Legge 
																			sulle 
																			fonti 
																			fa 
																			riferimento, 
																			come 
																			fonte 
																			suppletiva, 
																			al 
																			diritto 
																			italiano, 
																			anche 
																			se, 
																			a 
																			differenza 
																			del 
																			precedente 
																			testo 
																			del 
																			1929, 
																			non 
																			in 
																			maniera 
																			automatica, 
																			ma 
																			solo 
																			se 
																			previamente 
																			recepito.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Quindi 
																			tecnicamente 
																			non 
																			è 
																			una 
																			legge 
																			italiana 
																			che 
																			vige 
																			anche 
																			in 
																			Vaticano, 
																			ma 
																			una 
																			legge 
																			vaticana 
																			che 
																			fa 
																			propria 
																			una 
																			normativa 
																			italiana 
																			e la 
																			rende 
																			cogente 
																			nello 
																			Stato. 
																			Ai 
																			sensi 
																			di 
																			questa 
																			norma 
																			è 
																			stato 
																			“vaticanizzato”, 
																			a 
																			eccezione 
																			delle 
																			norme 
																			contrarie 
																			ai 
																			precetti 
																			di 
																			diritto 
																			divino, 
																			ai 
																			principi 
																			del 
																			diritto 
																			canonico 
																			e 
																			dei 
																			Patti 
																			Lateranensi, 
																			nonché 
																			quelle 
																			inapplicabili 
																			all’interno 
																			dell’ordinamento 
																			vaticano 
																			in 
																			relazione 
																			allo 
																			stato 
																			di 
																			fatto 
																			esistente 
																			(p.es. 
																			le 
																			norme 
																			sul 
																			divorzio), 
																			così 
																			come 
																			vigente 
																			al 
																			31 
																			dicembre 
																			2008, 
																			il 
																			Codice 
																			Civile 
																			del 
																			1942. 
																			Attraverso 
																			lo 
																			strumento 
																			del 
																			recepimento 
																			continuano 
																			a 
																			essere 
																			vigenti, 
																			con 
																			opportune 
																			modifiche, 
																			i 
																			Codici 
																			Penale 
																			del 
																			1889 
																			e di 
																			Procedura 
																			Penale 
																			del 
																			1913.
																			
																			
																			 
																			
																			
																			Novant’anni 
																			di 
																			vita 
																			per 
																			uno 
																			Stato 
																			sono 
																			pochissimi 
																			per 
																			verificarne 
																			la 
																			tenuta, 
																			la 
																			stabilità 
																			e la 
																			buona 
																			organizzazione, 
																			tuttavia 
																			lo 
																			Stato 
																			della 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			in 
																			questo 
																			breve 
																			lasso 
																			di 
																			tempo 
																			ha 
																			dimostrato 
																			non 
																			solo 
																			di 
																			saper 
																			adattarsi 
																			al 
																			mutare 
																			dei 
																			tempi 
																			(si 
																			pensi 
																			da 
																			ultimo 
																			solo 
																			alla 
																			Convenzione 
																			monetaria 
																			con 
																			l’Unione 
																			Europea 
																			e a 
																			quanto 
																			ne è 
																			conseguito 
																			in 
																			termini 
																			di 
																			adeguamento 
																			normativo 
																			e 
																			organizzativo), 
																			ma 
																			di 
																			aver 
																			adempiuto 
																			adeguatamente 
																			alla 
																			sua 
																			funzione 
																			di 
																			baluardo 
																			della 
																			libertà 
																			di 
																			azione 
																			del 
																			Papa 
																			e 
																			della 
																			Santa 
																			Sede.
																			
																			
																			 
																			 
																			
																			
																			
																			Riferimenti 
																			bibliografici:
																			 
																			
																			
																			F. 
																			CAMMEO,
																			
																			Ordinamento 
																			giuridico 
																			dello 
																			Stato 
																			della 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano, 
																			R. 
																			Bemporand 
																			& 
																			Figlio, 
																			Firenze 
																			1932, 
																			ristampa 
																			anastatica 
																			Libreria 
																			Editrice 
																			Vaticana, 
																			Città 
																			del 
																			Vaticano 
																			2005.
																			
																			
																			F. 
																			CLEMENTI,
																			
																			Città 
																			del 
																			Vaticano, 
																			il 
																			Mulino, 
																			Bologna 
																			2009.
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			G. 
																			DALLA 
																			TORRE,
																			
																			Lezioni 
																			di 
																			Diritto 
																			Vaticano, 
																			Giappichelli, 
																			Torino 
																			2018.
																			
																			
																			
																							
																							
																			 
																			
																			
																			